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E' possibile poggiare la bicicletta nell'androne senza essere rimproverati dall'amministratore o dai condomini?
ANACI Ferrara –
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ARGOMENTO: PARTI COMUNI - bicicletta
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Relata refero 1411
Ferrara, 1 dicembre 2014
LASCIARE LA BICICLETTA NELL'ANDRONE CONDOMINIALE
E' possibile poggiare la bicicletta nell'androne senza essere rimproverati
dall'amministratore o dai condomini?
di Avv. Alessandro Gallucci
Ogni condomino ha diritto di usare le parti comuni nel modo che più si confà alle sue
esigenze, purché ciò non comporti una modificazione della loro destinazione d’uso,
un’alterazione del decoro dell’edificio o una lesione del pari diritto degli altri condomini.
Questo, in sostanza, quello che dice l’art. 1102 c.c. Secondo la Cassazione, chiamata più d’una
volta a dare contenuto pratico a questa norma, " il partecipante alla comunione può usare della
cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una
utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non
alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l'altrui pari uso. La nozione di
pari uso della, cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso
identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla
comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che
questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio
di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i
partecipanti alla comunione” (così, ex multis, Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256). L’uso non
dev’essere identico e contemporaneo ma comunque deve rimanere, potenzialmente la stessa
possibilità per tutti. In tal senso, sempre gli ermellini hanno chiarito che “ al singolo
condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell’edificio soltanto alla duplice
condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali,
analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette
esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui
mutamento è necessaria l’unanimità dei consensi (Cass. nn. 1062/11, 13752/06, 972/06 e
1737/05)” (Cass. 21 settembre 2011 n. 19205).
Questa premessa di carattere generale ci permette di poter rispondere alla domanda che ci
siamo posti nel titolo dell’articolo.
La situazione è la seguente: se il condominio è dotato di un regolamento che vieta a priori
questo determinato uso (ossia il parcheggio della bicicletta nell’androne comune) c’è ben poco
da fare. La bici dev’essere lasciata altrove. Diverso il caso di mancanza o di silenzio del
regolamento. Un dato dev’essere evidenziato senza incertezze: la funzione dell’androne non
E' possibile poggiare la bicicletta nell'androne senza essere rimproverati dall'amministratore o dai condomini?
ANACI Ferrara –
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è certamente quella del parcheggio: esso serve come luogo di transito che collega la pubblica
via alle scale che conducono alle unità immobiliari. Ergo: la sosta di biciclette può essere
consentita se temporanea, se effettivamente possibile solamente per un limitato numero di
condomini, se non reca danno o sporcizia. E se c’è un sottoscala? La situazione non è molto
differente. In definitiva: meglio essere autorizzati, ancor meglio se da tutti i condomini. Qual è
l’alternativa per evitare lamentele o rimproveri? Portare la bici in casa o lasciarla per strada.